Covid-19 rimborsi: come ottenere risarcimenti per concerti ed eventi
Ecco qualche norma a cui fare riferimento per richiedere i risarcimenti che vi spettano
La pandemia da Covid-19 e il relativo lockdown ha sospeso la nostra vita pubblica e sociale in modo inedito e senza precedenti. Annullati concerti, presentazioni, viaggi, manifestazioni sportive. Tutti eventi che avevamo prenotato e spesso pagato. Come fare ad ottenere i rimborsi? Ecco qualche norma a cui fare riferimento per richiedere i risarcimenti che vi spettano.
I mezzi di trasporto pubblici: per gli abbonamenti ai mezzi pubblici che il lockdown non ha permesso di utilizzare, il Decreto Rilancio 34/2020 (art. 215) prevede la possibilità di ottenere una parte di rimborso della quota relativa ai mesi in cui il cittadino non ha usato l’abbonamento. Con autocertificazione dell’utente, l’azienda può scegliere di concedere un voucher di importo corrispondente al periodo di mancata fruizione. Oppure un prolungamento della validità dell’abbonamento (pari alla durata del periodo per cui non è stato possibile usare i mezzi).
Covid-19 rimborsi per viaggi ed eventi
I divieti legati alle norme di contenimento del Covid-19 relativi a viaggi, voli e soggiorni consentono al cliente di usufruire del diritto di recesso per “impossibilità della prestazione“. Il cliente viene rimborsato dell’intera somma versata. Una possibilità che vale per tutti i viaggi compresi tra il 23 febbraio e il 31 luglio 2020. La richiesta di rimborso deve essere presentata entro 30 giorni dalla data della partenza, insieme al titolo di viaggio. Entro altri 30 giorni verrà rimborsato tramite la restituzione della somma, oppure grazie a un voucher dello stesso valore. Il voucher avrà validità di un anno dalla data di emissione.
Per quanto riguarda i biglietti per un evento culturale di vario genere, si può chiedere il rimborso all’organizzatore dell’evento, allegando il titolo di acquisto alla domanda. Come rimborso si può ricevere un voucher di pari importo. La richiesta deve essere fatta entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei Dpcm che contengono le restrizioni anti-contagio che hanno determinato l’impossibilità.
Le regole sono sempre contenute nell’articolo 88 del Decreto Cura Italia.