Giustizia, il Disegno di Legge sulla Riforma del Processo Penale
Una riforma, quella del processo penale, che dovrebbe trovare attuazione nel termine di un anno. Alcune delle modifiche più significative
Il disegno di legge sulla riforma del processo penale, A.C. 2435, recante la “delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari” prende in esame la riforma del processo penale. Una riforma che dovrebbe trovare attuazione nel termine di un anno. Fatta eccezione per la riforma della disciplina della prescrizione del reato, che viene proposta come forma di disposizione immediatamente prescrittiva unitamente ad altre disposizioni.
Esaminiamo, di seguito, alcune delle modifiche più significative contenute nel Disegno di Legge che potrebbero trovare applicazione.
Le indagini preliminari e l’udienza preliminare
L’intenzione della riforma è quella di prevedere che il pubblico ministero, qualora non abbia elementi che consentano di formulare una ragionevole prognosi di condanna, debba necessariamente richiedere l’archiviazione. La riforma, inoltre, vuole modificare i termini della durata delle indagini preliminari, prevedendo proroghe nel caso in cui queste siano alquanto complesse.
I riti alternativi e il decreto penale
La riforma vuole rendere i riti alternativi più appetibili, in quanto strumenti deflattivi del rito dibattimentale. Nel caso di patteggiamento, si dovrà prevedere che, qualora la pena detentiva superi i 2 anni, l’accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alle pene accessorie e alla confisca facoltativa. Il giudizio abbreviato, al contrario, subirà modifiche inerenti alle condizioni necessarie per l’accoglimento della richiesta.
Questa dovrà essere subordinata a un’integrazione probatoria. La quale potrà essere ammessa nel caso si renda necessaria per la decisione o nel caso in cui detto procedimento speciale consenta di economizzare i tempi del procedimento dibattimentale. Per il medesimo, inoltre, sarà prevista una riduzione di 1/6 della pena, nel caso in cui non venga proposta impugnazione da parte dell’imputato e il termine concesso al Pubblico Ministero per chiedere l’emissione di detto decreto, sarà aumentato da sei mesi a un anno.
Il dibattimento
Relativamente alla fase del dibattimento i giudici dovranno fissare e comunicare alle parti il calendario organizzativo delle udienze. Le parti, a loro volta, dovranno illustrare le loro richieste di prova nei limiti strettamente necessari alla verifica dell’ammissibilità delle stesse.
Il giudizio monocratico
All’interno del giudizio monocratico è prevista l’introduzione di un’udienza predibattimentale in camera di consiglio da celebrarsi davanti a un giudice diverso da quello che sarà interessato al dibattimento. Il giudice, in tal caso, dovrà pronunciare la sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non permettano di prevedere una condanna.
Le impugnazioni
Al giudizio di appello vengono estese le attuali ipotesi di inappellabilità delle sentenze e viene previsto che l’appello debba essere trattato con rito camerale non partecipato. Salva diversa richiesta dell’imputato o del suo difensore. Relativamente al giudizio in Cassazione, al contrario, la trattazione dei ricorsi deve avvenire con contraddittorio scritto, senza l’intervento dei difensori, salva diversa richiesta delle parti.
La condizione di procedibilità
La riforma vuole ampliare l’ambito di applicazione della procedibilità a querela, disponendo la procedibilità a querela per ulteriori reati contro la persona o contro il patrimonio. Reati che prevedano una pena non superiore, nel minimo, a due anni.
Al contempo la riforma vuole potenziare gli istituti della non punibilità per tenuità del fatto e della messa alla prova, per ridurre i casi nei quali il procedimento penale giunga al dibattimento.
La messa alla prova
La riforma vuole estendere l’applicabilità della sospensione del procedimento penale con messa alla prova per specifiche ipotesi delittuose. A condizione che vengano prestati percorsi risocializzanti o riparatori da parte degli autori di tali reati.
Il sistema sanzionatorio
Il sistema sanzionatorio prevede modifiche in funzione della finalità deflattiva, rivedendo la disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi. Da individuare nella semilibertà, nella detenzione domiciliare, nel lavoro di pubblica utilità e nella pena pecuniaria, ampliandone l’ambito di applicazione.
La digitalizzazione
La riforma prevede l’impegno di nuove tecnologie nel processo penale, digitalizzandolo, in considerazione dell’esperienza offerta nel corso della pandemia di questi anni.
Le registrazioni audiovisive dell’interrogatorio e dell’assunzione di informazioni
Il Governo viene delegato a prevedere la possibilità della registrazione audiovisiva o l’audio-registrazione al fine di documentare un interrogatorio, l’assunzione di informazioni o la testimonianza. Individuando i casi in cui, col consenso delle parti, dette attività possano avvenire a distanza o da remoto.
Le garanzie difensive
Il disegno di legge indica i principi e criteri per la modifica della disciplina delle notificazioni all’imputato. Disponendo che solo la prima notificazione, nella quale egli prende conoscenza del procedimento a suo carico e quelle relative alla citazione a giudizio in primo grado e in sede di impugnazione, dovranno essere effettuate personalmente all’imputato. Viene ribadito, inoltre, che si possa procedere in assenza dell’imputato qualora vi sia la certezza della sua volontà a non partecipare al processo. In caso contrario il giudice è tenuto a pronunciare sentenza inappellabile di non doversi procedere al fine di procedere con ricerche dell’imputato.
ll diritto all’oblio
Viene previsto che il decreto di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione siano titolo per l’emissione di un provvedimento di deindicizzazione. In linea con la normativa europea in ambito di dati personali, al fine di garantire il diritto all’oblio dei soggetti indagati o imputati.
La tutela della vittima
La riforma del processo penale prevede delle disposizioni per rafforzare la tutela alla vittima del reato e per introdurre una disciplina completa sulla giustizia riparativa.
La prescrizione e l’improcedibilità
Il disegno di legge interviene con disposizioni immediatamente applicabili sulla disciplina della prescrizione dei reati contenuta nel codice penale. Inoltre viene disposta, con previsione immediatamente prescrittiva, l’improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. Al fine di assicurare tempi certi e ragionevoli ai giudizi di impugnazione che, ad ogni modo, non si potranno applicare nei procedimenti previsti per delitti puniti con l’ergastolo e nei casi in cui l’imputato vi rinunci espressamente.
L’inserimento del nuovo art. 344 bis, come contemplato dalla riforma, definirebbe, a tal proposito, termini di durata massima dei giudizi di impugnazione: 2 anni per l’appello e un anno per il giudizio di cassazione (termini che in determinati casi possono essere prorogati).
La disciplina transitoria
Le modifiche prevedono anche una disciplina transitoria. Le nuove norme in materia di improcedibilità troveranno applicazione solo nei procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020. Per i procedimenti nei quali l’impugnazione è proposta entro la data del 31 dicembre 2024, i termini previsti sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione.