Installare un ascensore in condominio: decide la maggioranza?
Suddividere le spese dell’ascensore in un condominio, spesso crea problemi sia in fase decisionale sia nelle modalità di contribuzione
L’ascensore condominiale è un bene comune, ossia a disposizione di tutti i condòmini. Per la sua realizzazione e per l’utilizzo c’è però bisogno di manifestare interesse per l’intervento e contribuire, con una specifica ripartizione, sia alle spese di installazione sia di manutenzione. Le modalità di suddivisione delle spese dell’ascensore spesso creano molta confusione sia in fase decisionale sia nelle modalità di contribuzione.
In questo approfondimento andremo a fare chiarezza sulle norme che regolano le decisioni quando si propone di installare un ascensore in condominio. Capiremo se decide la maggioranza, quali sono i numeri necessari e come dobbiamo suddividere le spese.
Ascensore condominiale: come funziona la maggioranza
L’installazione dell’ascensore è inserita tra le innovazioni previste dall’articolo 1120 del Codice Civile. Per dare il via all’opera è necessario convocare l’assemblea condominiale e ottenere un numero di voti che sia pari ai 2/3 del valore dell’intero edificio. Ciò vale per la prima e la seconda convocazione.
Non bisogna tuttavia dimenticare che l’ascensore è anche un intervento che favorisce l’eliminazione delle barriere architettoniche, permettendo l’accesso agli edifici alle persone con disabilità motoria. Se la natura del lavoro ha quindi questo obiettivo, per l’approvazione basta l’ok della maggioranza degli intervenuti, con la clausola che rappresentino i 500 millesimi del valore totale.
Se nello stabile vive una persona con disabilità motoria, può procedere anche da solo all’installazione dell’ascensore condominiale trascorsi i 3 mesi dalla richiesta in assemblea. In questo caso però ad usufruire de servizio è solo il condòmino che ha realizzato l’opera.
Ascensore condominiale: ripartizione spese
Per legge tutti i proprietari degli appartamenti devono contribuire alle spese, che vengono ripartire per metà in base al valore dell’unità immobiliare e per l’altra metà in proporzione al piano in cui è collocato l’ascensore. Alle spese contribuiscono anche i condòmini che occupano gli appartamenti del primo piano, del piano terra e i proprietari di cantine e magazzini, per due ragioni: la potenzialità dell’utilizzo, considerando che possono comunque recarsi agli altri piani e ad eventuali terrazze, e il valore che si aggiunge all’intero edificio, che con l’ascensore ovviamente aumenta.
Ascensori esterni: quando devono essere installati
L’ascensore esterno è una soluzione che viene scelta per due principali ragioni: strutturale ed economica. Ci sono edifici che hanno un valore storico, e quindi la struttura interna non può essere modificata, o che per conformazione non consentono un’agile installazione dell’ascensore, perché costituirebbe un ingombro e non permetterebbe le condizioni di sicurezza. Installare un impianto esterno, non visibile dalla strada e su una parete che consente di rispettare tutte le norme, è quindi l’alternativa migliore.
Dal punto di vista economico, va segnalato che i costi per la realizzazione di un ascensore esterno sono più bassi e non prevedono modifiche alla struttura. Potrebbe dunque essere una scelta dettata dall’ottimizzazione dell’investimento.
Ascensori interni: quale scegliere
L’ascensore interno è il modello più diffuso e si può scegliere tra diversi modelli a seconda delle esigenze. Ci sono ascensori compatti che non richiedono particolari modifiche alla struttura e che hanno un costo più ridotto. Se invece si necessita di una cabina conforme alle esigenze delle persone con disabilità, il progetto ha dei costi più elevati.
Per ridurre i costi ed avere il massimo delle prestazioni, ci sono anche dei bonus specifici per l’abbattimento delle barriere architettoniche, che permettono di risparmiare fino al 75% dell’importo o, in alcuni casi, di accedere anche al Superbonus 110%, che nel 2023 scenderà al 90%.