L’erario incassa ma non vuole mai verificare l’estratto conto
Manca la sezione “dare”. Vietato compensare i crediti d’imposta e infine il Visto di Conformità
La legge di stabilità 2014, prevede al comma 574 che il contribuente a credito delle imposte sui redditi, dell’Irap, sono obbligati se devono utilizzare in compensazione, importi superiori a €. 15.000,00 a richiedere a un professionista abilitato il visto di conformità dell’effettivo credito d’imposta.
Ancora una volta lo stato non si fida dei propri cittadini contribuenti, e delega ad altri la verifica con certificazione del comportamento del cittadino contribuente, il quale suo malgrado debba esborsare necessariamente altro denaro per utilizzare a compensazione su altre imposte le somme che l’erario ha già incassati. Spese su spese.
Le sanzioni possono essere irrogate oltre che al contribuente anche al professionista che rilascia falsa attestazione. Pertanto i soggetti che possono ricevere sanzioni sono almeno due.
Il comma 574 della legge di stabilità
Comma 574 “ A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzano in compensazione i crediti concernenti le imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'art. 35, comma 1, lettera a), Dlgs 241/97.
In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.
L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti.
Per spiegare ancora meglio, questa nuova disposizione si riferisce esclusivamente alla compensazione orizzontale dei crediti relativi alle imposte per importi superiori a 15.000 euro.
Superato il limite di 15.000 euro
La nuova normativa, diversamente di quanto previsto per la dichiarazione iva, non prevede espressamente l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione ai fini del loro utilizzo in compensazione.
Si deve inoltre evidenziare che il credito risultante dalla dichiarazione 2012 per l’anno 2011 può essere utilizzato in compensazione senza appplicazione dei nuovi limiti, fino a quando lo stesso non trovi rappresentazione nella dichiarazione annuale 2014 relativa i redditi 2013 all’interno della quale tale credito viene rigenerato sommandosi al credito maturato nel 2013.
Cosi come formulato il provvedimento, è da considerarsi provvedimento retroattivo, non proprio in linea con l’impostatzione di uno stato di diritto.
* Mauro D’Ambrogio, fiscalista, conduttore della trasmissione radiofonica "Il Fisco sereno", il mercoledì alle 13 su Radio Radio.