La gaffe sul canone 332§2 che mantiene Benedetto XVI papa e fa Bergoglio antipapa
Il canone 332 è quello che impone la rinuncia al munus petrino per l’abdicazione, ma cliccando appare la scritta “impossibile raggiungere il sito”
Proprio ieri, casualmente, mentre lo scrivente esaminava la Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis sul sito vaticano, promulgata da papa Giovanni Paolo II nel 1996, è emerso un dettaglio curioso. Molto curioso ma che, conoscendo la situazione del papa in sede impedita, non stupisce affatto.
All’articolo 77, si leggono le regole per la rinuncia al papato del pontefice, cioè l’abdicazione: “Stabilisco che le disposizioni concernenti tutto ciò che precede l’elezione del Romano Pontefice e lo svolgimento della medesima, debbano essere osservate integralmente, anche se la vacanza della Sede Apostolica dovesse avvenire per rinuncia del Sommo Pontefice, a norma del can. 332, § 2 del Codice di Diritto Canonico e del can. 44, § 2 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali”.
Il canone 332 § 2 è quello fatidico che impone la rinuncia al munus petrino per l’abdicazione: « Si contingat ut Romanus Pontifex MUNERI suo renuntiet, ad validitatem requiritur ut renuntiatio libere fiat et rite manifestetur, non vero ut a quopiam acceptetur». «Nel caso che il Romano Pontefice rinunci al suo ufficio, si richiede per la validità che la rinuncia sia fatta liberamente e che venga debitamente manifestata, non si richiede invece che qualcuno la accetti».
Come ormai ben sapete, la dicotomia munus/ministerium (tradotti in italiano entrambi con la parola ministero) è alla base del dispositivo antiusurpazione predisposto dal card. Ratzinger e da papa Wojtyla fin dal 1983, con le modifiche al diritto canonico.
In pratica, se il papa rinuncia al munus, in modo simultaneo, libero e formalmente corretto, come prescrive il can. 332§2, c’è l’abdicazione. Papa Benedetto, invece ha rinunciato al ministerium, l’esercizio del potere, in modo differito, sgrammaticato e mai ratificato. Fine della questione: se il papa non esercita il potere, ma mantiene il munus vuol dire che è in sede impedita, del tutto prevista dal canone 335: “Mentre la Sede romana è vacante o totalmente impedita, non si modifichi nulla nel governo della Chiesa universale”.
Il papa impedito resta papa e se si convoca alle sue spalle un conclave viene fuori un antipapa che dovrà essere annullato all’ufficializzazione della sede impedita. Semplice, pulito.
Orbene, sul sito vaticano, cliccando su quell’articolo 332 § appare la scritta “impossibile raggiungere il sito”.
Prima che qualcuno lo riattivi, vi proponiamo qui un video della procedura realizzato da uno dei lettori di Codice Ratzinger, il libro inchiesta divenuto un bestseller, già tradotto in inglese e spagnolo.
Il video di un lettore di “Codice Ratzinger”
Nella pagina tutti gli altri link funzionano, solo questo relativo al Diritto canonico è “morto”.
Come ha notato Fra Alexis Bugnolo, nella versione inglese, il canone 332 diventa il canone 333; in tedesco, spagnolo, portoghese e in latino non è attivo; in francese c’è il link ma è impossibile raggiungere il sito.
Gli altri link, nelle versioni dove sono collegamenti, funzionano, tranne quelli al diritto canonico e soprattutto quello al canone 332§2.
Divertitevi anche voi.
La cifra di questo antipapato si potrebbe riassumere in un motto: “Tanto, chi se ne accorge?”. Un po’ come per la storia della falsa lettera di Mons. Gänswein.
Insomma, non converrebbe chiuderla qui?