Lo Stato rimborserà le spese legali se l’imputato viene assolto in Giudizio
Lo Stato rimborserà le spese legali quando il processo penale si conclude con il pieno proscioglimento dell’imputato dall’accusa
Sono stati stanziati 8 milioni di euro all’anno per consentire il rimborso delle spese legali sostenute dagli imputati che verranno assolti in Giudizio. È quanto contenuto nell’emendamento alla legge di Bilancio, che consentirà di ristorare chi subirà un processo penale del tutto infondato.
Il rimborso quando la sentenza di assoluzione è passata in giudicato
L’emendamento Costa, infatti, permetterà di ottenere il rimborso delle spese legali nei casi in cui il processo penale si concluda con il pieno proscioglimento dell’imputato dall’accusa. Il rimborso si potrà richiedere quando la sentenza di assoluzione sia divenuta irrevocabile, ovvero passata in giudicato. A tal proposito le formule assolutorie dovranno essere tassativamente del seguente tenore: “perchè il fatto non sussiste; per non aver commesso il fatto; perchè il fatto non costituisce reato; perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato”.
Non verranno rimborsati, quindi, i casi di assoluzione da alcuni capi di imputazione, ma di condanna per altri reati. Inoltre i casi di depenalizzazione dei fatti oggetto di incriminazione e i casi di estinzione del reato per avvenuta amnistia e prescrizione.
Ma 8 milioni di euro all’anno non basteranno
Tuttavia, considerando la grande quantità di processi che vengono definiti con l’assoluzione, si è già osservato che con 8 milioni di euro all’anno sarà difficile soddisfare pienamente l’obiettivo prefissato. Nel nostro Paese, infatti, si accumulano circa 1,2 milioni di nuovi processi, che in tre casi su quattro terminano con un’assoluzione.
Necessiterà quindi un successivo intervento del Ministero della Giustizia, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio, per individuare i parametri e i criteri di erogazione del rimborso. E che tenga conto di alcuni principi tassativi: il numero dei gradi di giudizio e la durata del processo penale.
Il rimborso: quanto e come sarà distribuito
Nello specifico è già stato indicato un importo massimo di rimborso: 10.500 euro. E, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, non andrà a costituire alcun tipo di reddito. Il rimborso verrà distribuito in tre quote annue di pari importo, con decorrenza dall’anno successivo alla irrevocabilità della sentenza. Dietro richiesta corredata dalla documentazione che ne attesti le spese sostenute (fattura del professionista, parere di congruità dei compensi a cura del Consiglio dell’Ordine, copia della sentenza munita di attestazione della irrevocabilità della stessa a cura della cancelleria).
Si ricorda come la Corte Costituzionale, nel corso degli anni passati, si sia spesso pronunciata in merito al “principio di responsabilità”, sostenendo che la parte vittoriosa debba essere ristorata delle spese di lite. E che la regolamentazione di tali spese, oltre a costituire il “normale completamento” dell’accoglimento della domanda, deve rientrare nei diritti garantiti dalla Costituzione ai sensi dell’art. 24 Cost.
Proprio per questo risulta in violazione ai principi fondamentali della Costituzione (art. 2 sui diritti fondamentali, art. 24 sul diritto ad agire e difendersi in giudizio, ecc.) mantenere, nel sistema penale, la regola della compensazione delle spese senza riconoscere la refusione delle spese per l’imputato, che venga assolto con formula piena.
Cosa si prefigge la riforma
L’obiettivo della riforma è quello di limitare i danni economici subiti dai cittadini che sono riusciti a dimostrare la propria estraneità dai fatti a loro contestati, come peraltro già previsto – anche se con modalità diverse – in numerosi altri Paesi (Albania, Austria, Bulgaria, Repubblica Ceca, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia e Ungheria). Inoltre di sensibilizzare i Pubblici Ministeri e i Magistrati, affinché questi siano più attenti a quei casi in cui sia evidente la non colpevolezza dell’imputato, evitando in tal modo di arrecare un conseguente danno economico al nostro Stato. Il tutto nella prospettiva generale di garantire la piena applicazione dell’art. 111 Cost., relativamente alla realizzazione di un “giusto processo”.
*Enrico Sirotti Gaudenzi.