Locazioni all’esame della Consulta
Intervista al Prof. Mangiameli sulla costituzionalità del d.lgs 23/2011
Durante la trasmissione “Un giorno speciale” di Francesco Vergovich del 9 gennaio 2014 si è parlato nuovamente del decreto legislativo 23/2011 in materia di contratti di locazione e degli effetti della mancata o parziale registrazione.
Si è posto l’accento sulla questione di legittimità costituzionale del detto decreto, sollevata da ben sei Tribunali italiani (l’ultimo, quello di Napoli proprio in questi giorni), e che verrà esaminata dalla Consulta nella camera di consiglio fissata il giorno 12 febbraio 2014.
Ha partecipato alla trasmissione il Prof. Stelio Mangiameli, Docente Ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università di Teramo e Direttore dell’Istituto Regioni del CNR.
Avv. Cotronei: “Prof Mangiameli, cosa pensa in merito alla imminente camera di consiglio della Corte sul decreto di cui parliamo?
Prof. Mangiameli: “Il decreto fa parte del pacchetto sul federalismo fiscale e si fonda sulla L. 42/2009. Nell’ambito dell’ art. 3 vi sono i commi 8 e 9 su cui si è appuntata l’attenzione dei Tribunali in merito alla compatibilità costituzionale dell’obbligo di registrazione con tutta una serie di conseguenze sul piano del rapporto locativo tra le parti.
I giudici italiani hanno sollevato la questione perché nella legge di delega mancherebbe una base specifica per adottare norme di questo tipo.
Inoltre hanno evidenziato che le suddette norme avrebbero un carattere di irragionevolezza e contrasterebbero anche con altri principi costituzionali, come quelli ad esempio della Carta del Contribuente, perché avrebbero un effetto depressivo sul prelievo fiscale e , dal punto di vista dei principi che regolano l’autonomia privata, sarebbero in contrasto con la Costituzione perché si sostituirebbero unilateralmente alla volontà delle parti. Il che sarebbe poi anche in contrasto con i principi di cui all’art. 42 in merito alla proprietà privata.
Ci sarebbe poi anche la violazione dell’art.3 in quanto, di fronte ad uno stesso obbligo disatteso da ambo le parti, le norme prevedono un premio per il conduttore e una punizione per il proprietario”.
Avv. Cotronei: “Lei, come costituzionalista, cosa pensa di questo decreto?”.
Prof. Mangiameli: “In effetti queste disposizioni dovrebbero essere quelle sulle dovrebbe fondarsi l’autonomia dei comuni, non dovrebbe essere una disciplina eterodossa del rapporto di locazione; da questo punto di vista la “sedes materiae” non è quella giusta.
Effettivamente poi non è che ci siano grandi appigli nella legge di delega per poter consentire questa operazione al legislatore delegato.
L’altro profilo, piuttosto ricorrente nel tempo e che mi riporta a pareri dati in passato per altre leggi nello stesso campo, è che c’è una tentazione costante, nella legislazione italiana, di cercare di utilizzare questo settore (quello delle locazioni), di forti tensioni sociali, in chiave di contrapposizione alla proprietà privata.
Quasi che mettere sul mercato un immobile per la locazione sia un atto da reprimere o da guardare negativamente. Così non è perché il più delle volte si tratta di piccoli proprietari che mettono una seconda abitazione sul mercato per avere un reddito supplementare.
Il che fa capire che la piccola proprietà svolge una funzione sociale nel senso di essere un supporto al reddito delle famiglie soprattutto in un periodo di crisi come quello attuale.
L’altro aspetto è che non ci può essere una visione di disvalore così forte nei confronti della mancata registrazione da parte del proprietario da farne conseguire una riduzione così abnorme del canone di mercato della locazione.
Da questo punto di vista il quadro costituzionale non sembra giustificare questo tipo di normativa”.
Il parere espresso dal costituzionalista Mangiameli è molto chiaro e netto ed è in linea con i rilievi ripetutamente avanzati dai sei Tribunali che hanno rimesso la questione alla Corte.
Saranno dello stesso avviso anche i giudici costituzionali?
Se dal tempo del diritto romano fino ad oggi due cardini essenziali dell’ordinamento giuridico sono sempre stati la unicità e la certezza del diritto, la risposta sarebbe scontata.
Ma visto che l’Italia, oltre ad essere la presunta patria del diritto , talora ci riserva qualche sorpresa (non sempre positiva), la cautela è un obbligo…