Monopattini elettrici: Firenze e l’obbligo del casco anche per i maggiorenni
Sono state sollevate numerose polemiche per l’alto numero di incidenti che hanno coinvolto i monopattini elettrici
Negli ultimi mesi abbiamo assistito all’uso sempre più frequente dei monopattini elettrici, anche alla luce degli incentivi introdotti dal Bonus Mobilità e, a tal proposito, numerose amministrazioni comunali hanno favorito l’utilizzo della mobilità alternativa, in luogo di quella tradizionale, per tutelare l’ambiente e limitare l’inquinamento.
Proprio per questo sono state sollevate numerose polemiche, relativamente all’alto numero di incidenti che hanno visto coinvolgere i monopattini elettrici (sul territorio nazionale viene registrato un incidente grave ogni tre giorni) e in merito alla possibile previsione dell’obbligo di indossare il casco anche per i maggiorenni, come proposto da parte di alcuni parlamentari del Movimento 5 stelle.
Il caso del Comune di Firenze
A tal proposito il Sindaco del Comune di Firenze, nel dicembre scorso, ha imposto con ordinanza l’obbligo dell’utilizzo del casco anche ai conducenti maggiorenni. L’ordinanza è stata oggetto di immediata impugnazione, da parte di alcune società autorizzate a gestire il servizio di mobilità, presso il TAR della Toscana che, nella recente pronuncia emessa, ha annullato l’ordinanza comunale chiarendo alcuni aspetti interessanti.
Nello specifico il TAR, oltre a rilevare la legittimazione e l’interesse delle ricorrenti ad ottenere l’annullamento del provvedimento impugnato, ha da subito ritenuto che “l’ordinanza impugnata è suscettibile di incidere sulle scelte dell’utenza in ordine alla facoltà di avvalersi del monopattino rispetto ad altri mezzi di trasporto urbano che non richiedono la disponibilità di un casco”.
Il Tar rileva che il sindaco non è competente
Oltre a questo, l’organo decidente ha rilevato come il Sindaco non sia competente in materia. Infatti, l’ordinanza emessa dal Sindaco, che si fonda sul generico potere esercitato in situazioni di emergenza (in virtù degli artt. 6 e 7 del C.d.S.), oltre a essere carente sotto al punto di vista della motivazione, relativamente alla “concreta ed effettiva situazione di emergenza”, riguarderebbe una materia tipicamente gestoria ed esecutiva (quella sulla circolazione) di competenza dei dirigenti, come peraltro certifica una consolidata giurisprudenza.
Il passaggio dei poteri di gestione dagli organi politici a quelli burocratici, sancito dalle riforme amministrative degli anni 90, riguardante le disposizioni del C.d.S., deve intendersi, infatti, riferito esclusivamente alla dirigenza. Rimangono di competenza delle Giunta o del Sindaco, in caso di urgenza, solo i provvedimenti relativi all’istituzione e alla disciplina delle zone a traffico limitato, ritenute dal legislatore di maggiore impatto per la collettività locale.
L’eventuale valutazione relativa alla ripartizione delle competenze tra Sindaco e dirigenza resta, ad ogni modo, riservata al legislatore e non al giudice; ciò in considerazione del fatto che molte situazioni potrebbero essere considerate di elevato impatto sociale, in ragione della delicatezza degli interessi coinvolti.
Per il momento, quindi, in assenza di un intervento da parte del legislatore, l’utilizzo del caso alla guida di monopattini elettrici continuerà ad essere obbligatorio solo dai 14 ai 18 anni.
*Enrico Sirotti Gaudenzi.