Pro Appio, amaro in bocca per la sentenza del giudice sportivo
Il giudice sportivo assegna la sconfitta di 0 a 3 per le due squadre. Tutte le incongruenze
“Clamoroso al Cibali” è proprio il caso di dire. E’ arrivato l’attesissimo responso del giudice sportivo. L’ASD Pro Appio stava aspettando questa decisione dalle 16.40 della scorsa domenica, quando all’86esimo minuto è stata sospesa la gara contro il Grottaferrata.
Una sentenza che assegna la sconfitta per 0 a 3 ad entrambe le squadre, lasciando società, squadra, tifosi e spettatori assolutamente stupiti.
A nulla è quindi valsa l’ottima prestazione della squadra di Mister Fabrizi che, prossima alla conquista dei 3 punti, stava conducendo il match sul 2 a 1. Eppure, quando decretato sul campo da gioco è stato quindi vanificato dalla sentenza del giudice sportivo.
Ma veniamo ai fatti. Al 42' il numero 4 Rippa del Grotteferrata è entrato in scivolata in ritardo sul numero 10 Liotti del Pro Appio, in seguito al fallo il giocatore nero verde ha dovuto ricorrere alle cure mediche mentre il numero 4 ha guadagnato l’espulsione. Della Torca, il capitano dell’Appio, si è quindi avvicinatio all'arbitro per assistere all'espulsione del numero 4 che, visibilmente innervosito, ha provocato verbalmente ì Della Torca. A questo punto, la prima soropresa: l'arbitro dopo aver espulso il numero 4 del Grottaferrata decide di espellere anche Della Torca. I due giocatori escono dal campo e, a questo punto scoppia il parapiglia: Rippa colpisce ripetutamente alla testa da dietro Della Torca, che cade a terra. Intervenivano così Pezzolesi, Del monte ed il Mister Fabrizi insieme ad un capannello di giocatori del Grottaferrata che raggiungono i due giocatori fuori dal recinto, soprattutto per prestare soccorso a Della Torca. L'arbitro, visibilmente scosso, fischia la fine della partita mentre in campo Liotti ancora necessitava di cure mediche.
La realtà dei fatti è in assoluta discordanza con quanto riportato sulla sentenza del giudice sportivo, analizzato il rapporto di fine gara presentato dall’arbitro.
Nella sentenza, si legge testualmente “Il Giudice Sportivo: – esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara in epigrafe rileva quanto segue: – al 42' del s.t. veniva espulso il n.2 DELLA TORCA Riccardo (Società PRO APPIO) per aver colpito un avversario con un pugno al viso. – al 43' del s.t. veniva espulso il n. 4 RIPPA Alessio (Società GROTTAFERRATA) per condotta violenta; […] mentre i due espulsi si allontanavano, RIPPA Alessio, appena fuori il terreno di gioco, colpiva con un violento pugno al volto l'avversario facendolo sbattere contro un muro; […] questi accadimenti hanno scatenato una rissa che ha coinvolto alcuni calciatori, un gruppo si picchiava nello spazio antistante gli spogliatoi ed un altro sul terreno di gioco. La rissa durava circa 10 minuti. L'arbitro, in conseguenza dei provvedimenti disciplinari che avrebbe dovuto assumere, le due squadre sarebbero rimaste in campo con un numero di calciatori inferiore al minimo regolamentare decideva di sospendere la partita definitivamente al 43' del s.t. sul risultato di 2 -1 infavore della Società PRO APPIO – per quanto sopra, considerato che la mancata regolare conclusione della gara è da addebitarsi ad ambedue le Società visto l'art 17 comma 2 del CGS”.
Per questi motivi, “si decide di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla Società PRO APPIO ed alla Società GROTTAFERRATA con il risultato di 0 –3”.
La sentenza prosegue poi con la lista dei calciatori a cui sono state inflitte giornate di squalifica: sei giocatori per ciascuna squadra, con giornate differenti.
La prima incongruenza si presenta con il rapporto di fine gara: quest’ultimo, che l’arbitro dopo ogni partita è tenuto a mostrare ai dirigenti delle squadre, menziona due soli calciatori espulsi per il Pro Appio: Pezzolesi e Della Torca. Sembrerebbe quindi che i quattro calciatori espulsi siano stati aggiunti in seguito, facendo valere quindi la motivazione di non poter proseguire la gara mancando il numero legale.
Non è ben chiara nemmeno l’imputabilità, come il secondo comma dell’Art.17, ad entrambe le squadre, di responsabilità oggettive “di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione”: a quattro minuti dalla fine della gara, con la vittoria in pugno, risulta quindi difficile che la squadra nero verde non avesse l’intenzione di raggiungere, giocando, il novantesimo, interrompendo con una rissa la gara.
Insomma questa sentenza solleva molte perplessità, lasciando l’amaro in bocca a chi vedeva già assegnati quei tre punti. In attesa di vagliare le eventuali contromosse del team dell’ Appio Tuscolano, non c’è tempo da perdere. Tra due giorni si torna in campo: alle ore 15.00 il match in casa dell’Academy Qualcio Roma.