Vaccini anti-covid, dal 15 dicembre scatta l’obbligo per personale scolastico
Tutto sulle normative inerenti all’obbligo vaccinale per il personale sanitario, in vigore da mercoledì 15 dicembre
Quest’oggi si sono diffuse le direttive inerenti l’obbligo vaccinale per il personale scolastico. Questo partirà il 15 dicembre e riguarda il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore“. Questo obbligo è inerente al primo giro di vaccini (prima e seconda dose) di un vaccino Pfizer, Moderna, AstraZeneca o del monodose Johnson&Johnson. Conseguentemente il personale scolastico dovrà essere munito si Super green pass per lavorare negli istituti. Questa certificazione è valida, infatti, solamente per chi ha ricevuto il vaccino, a differenza dei normali Green pass “da tampone”.
Per chi è valido l’obbligo
La vaccinazione dovrà essere ottenuta da dirigenti scolastici, docenti e personale Ata. L’obbligo si applica sia al personale a tempo determinato che a quello a tempo indeterminato. Inoltre vale anche per il personale che fanno pre o post scuola. Dovrebbe essere escluso il personale che attualmente non lavora nelle scuole, come quello sospeso. L’obbligo vaccinale non riguarda il personale non scolastico che presta la propria attività lavorativa a scuola: addetti alle mense, alle pulizie, personale impiegato nelle attività di ampliamento dell’offerta formativa o chi opera a supporto dell’inclusione scolastica. Sono inclusi tra questi anche gli insegnanti di sostegno o coloro che seguono i bambini e i ragazzi disabili.
In caso di documentazione mancante?
Il personale ha a disposizione 5 giorni per mettersi in regola dalla richiesta del preside. Nell’arco di questo tempo i soggetti in questione potranno continuare a lavorare con il vecchio Green pass. Possono inoltre passare 20 giorni dalla richiesta del preside, l’avvenuta prenotazione del vaccino e la somministrazione vera e propria. Chi non presenta la documentazione dopo i tempi stabiliti sarà sospeso nell’immediato con diritto alla conservazione del posto di lavoro.